Secondo il regolamento europeo (UE) 1169/2011 è obbligatorio informare i clienti sulla presenza di allergeni all’interno dei cibi somministrati.
Il regolamento tutela il cliente che deve essere informato in maniera oggettiva sulla presenza di allergeni in quanto sostanze potenzialmente dannose. La legge sostiene che solo 14 sostanze su 120 identificati come responsabili di allergie alimentari. In un allegato al regolamento vengono indicate le sostanze da segnalare direttamente sul menu o su un apposito elenco, ecco quali sono:
- cereali contenenti glutine come grano, avena, farro, e prodotti derivati;
- crostacei e prodotti contenenti crostacei;
- uova e prodotti a base di uova;
- pesce;
- arachidi;
- soia;
- latte;
- frutta a guscio;
- sedano;
- senape;
- semi;
- anidride solforosa;
- lupini;
- molluschi;
L’elenco di allergeni va reso visibile al cliente attraverso cartelloni o lavagne oppure direttamente sul menu o attraverso sistemi informatici. Gli obblighi in merito all’esposizione degli allergeni presenti si estendono anche alla formazione del personale che deve conoscere tutti i dettagli sugli ingredienti.